Come stabilito dal Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (articolo 30 del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380), questo tipo di certificato occorre:
- quando si stipula un atto pubblico di compravendita, di divisione o di donazione avente ad oggetto un terreno che non sia pertinenza di un edificio qualsiasi sia la sua superficie;
- quando si stipula un atto pubblico di compravendita, di divisione o di donazione avente ad oggetto un terreno che costituisce pertinenza di un edificio censito al nuovo catasto edilizio urbano se di superficie uguale o superiore a 5.000 m2.
Il CDU e le altre certificazioni rilasciate dalla Pubbliche Amministrazione sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati (Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445), pertanto non è possibile richiedere il certificato esente da bollo, a “uso successione” o per “bonus facciate”, per la trasmissione all’Agenzia delle entrate.
Per le successioni e per l’ottenimento del "bonus facciate" (Circolare Agenzia delle entrate 14/02/2020, n. 2), gli interessati devono autocertificare il valore del terreno e la situazione urbanistica. Attraverso l’istanza è possibile chiedere se il proprio immobile si trova in un ambito riconducibile alla zona A o alla zona B del Decreto Ministeriale 02/04/1968, n. 1444.