Dal 31 gennaio 2018 è in vigore la legge 22 dicembre 2017, n. 219 avente per oggetto: Norme in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento.
La legge stabilisce che la persona interessata chiamata "disponente" possa esprimere le proprie "Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT)".
Che cosa sono le DAT?
Sono delle disposizioni/indicazioni che la persona, in previsione della eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può esprimere in merito alla accettazione o rifiuto di determinati:
Accertamenti diagnostici.
Scelte terapeutiche (in generale).
Singoli trattamenti sanitari (in particolare).
Come esprimere le DAT?
In forma di atto pubblico, vale a dire davanti ad un notaio.
In forma di scrittura privata autenticata. L’autenticazione è fatta dal notaio.
In forma di scrittura non autenticata consegnata personalmente dal disponente all’ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza.
Chi è il fiduciario?
Il disponente può indicare una persona di fiducia, denominata fiduciario, maggiorenne e in grado di intendere e volere, che lo rappresenta in modo conforme alla volontà espresse nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie nel momento in cui il disponente non fosse più capace di confermare le proprie intenzioni consapevolmente.
Come depositare una DAT?
Il disponente deve consegnare personalmente all’ufficio dello stato civile del Comune le disposizioni anticipate di trattamento (DAT) redatte in forma scritta, con data certa e sottoscritte con firma autografa. Non è possibile presentare la DAT in busta chiusa.
Al momento della consegna, con l’assistenza di un operatore verrà compilata e sottoscritta la "richiesta di deposito" (Mod. 1).
Nel caso in cui le DAT non contengano la nomina di un fiduciario il disponente, può compilare e sottoscrivere la "nomina fiduciario" (Mod. 2) e a sua volta il fiduciario dovrà formalmente accettare la nomina tramite l' "accettazione della nomina di fiduciario" (Mod. 3).
A tal fine il fiduciario, previo appuntamento, dovrà presentarsi, munito di un documento di identità valido e compilare e sottoscrivere l' "accettazione della nomina di fiduciario".
L'accettazione della nomina da parte del fiduciario viene allegata, per costituirne parte integrante, assieme alle DAT. In assenza di esplicita accettazione da parte del fiduciario, la nomina del fiduciario non produce effetti. Al disponente verrà rilasciata ricevuta di avvenuta consegna e deposito delle DAT.
L'accettazione della nomina da parte del fiduciario avviene attraverso la sottoscrizione delle DAT o con atto successivo allegato alle DAT.
Il nominativo del fiduciario che abbia accettato l’incarico, viene trasmesso alla Banca dati nazionale, a cui potrà accedervi.
La Banca dati nazionale delle DAT
Il decreto n.168 del 10.12.2019, disciplina le modalità di registrazione delle Dat nella banca dati nazionale.
A partire dal 1° febbraio 2020, ai fini della trasmissione delle copie delle Dat alla banca dati nazionale, dovrà essere acquisito l'esplicito consenso del disponente, conseguentemente gli ufficiali di stato civile devono compilare un modulo on-line contenente i dati di riferimento della Dat, i dati del disponente, dell’eventuale fiduciario e allegare copia della Dat, se il disponente ha fornito il consenso.
Altre indicazioni utili sulle DAT
- Le DAT sono registrate e conservate dall’ufficio dello Stato civile del Comune di residenza.
- Le DAT possono essere modificate o revocate dal disponente in qualsiasi momento.
- Nel caso non fosse possibile rendere una disposizione scritta, le DAT possono essere rese mediante videoregistrazione o altri dispositivi che consentano alla persona di comunicare. Anche in questo caso dovrà essere consegnata una busta contenete il supporto utilizzato per la memorizzazione.
- L'interessato potrà esprimere le DAT nel modo che ritiene più opportuno, chiedendo consulenza al proprio medico di fiducia.
- Se le DAT non contengono l’indicazione del fiduciario, o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o divenuto incapace, mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente. In caso di necessità il giudice tutelare provvede alla nomina di un Amministratore di sostegno.