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IMU - Imposta Municipale Unica

IMU

L'IMU è dovuta da chi possiede fabbricati ed aree edificabili a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione (si intende per diritto di abitazione anche quello spettante al coniuge superstite nonché al locatario degli immobili concessi in locazione finanziaria e al coniuge separato legalmente cui è stata assegnata la casa coniugale).

Riduzioni / Esclusioni

- Riduzione della base imponibile IMU del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:
- il contratto di comodato sia registrato.
- il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché’ dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.
Il beneficio spetta altresì anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9.

- Riduzione al 50 % della misura dell’IMU per i soggetti titolari di pensione estera, maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno stato di assicurazione diverso dall’Italia, con riferimento ad una sola abitazione posseduta in Italia non locata (art. 1 comma 48 legge 178/2020).

- Esclusione dalla tassazione IMU dei terreni agricoli, compresi quelli posseduti e condotti dai coltivatori diretti (cd) e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP)

- Esenzione fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e che non siano locati (“beni merce”)

Aliquote IMU anno 2023

abitazione Aliquota abitazione principale e relative pertinenze (fabbricati classificati nelle categorie catastali A1/A8/A9):
Aliquota di base 5 per mille, detrazione € 200,00.

Per abitazione principale si intende un'unica unità immobiliare ove il contribuente e il suo nucleo familiare dimorino abitualmente e abbiano la residenza anagrafica. Nell'ipotesi in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in unità immobiliari diverse site nel territorio comunale solo una delle due unità dovrà essere considerata come abitazione principale.

pertinenzaPer pertinenza dell'abitazione principale si intendono i fabbricati classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate anche se iscritte in catasto unitamente all'abitazione (all'interno della stessa planimetria).

Fabbricati diversi dall'abitazione principale, pertinenze ulteriori rispetto all'unità sospesa con l'abitazione principale e aree edificabili:
- aliquota di base 9 per mille interamente versata al comune
- aliquota di base 9,6 per Aree Edificabili

Fabbricati ad uso produttivo categoria D:
- aliquota 8,6 per mille
- aliquota 1,0 per mille Fabbricati rurali ad uso strumentale

Scadenze dei Versamenti

L'imposta deve essere versata in due rate:
- Acconto / Unico Versamento 16 giugno 2023
- Saldo 16 dicembre 2023

Modalità versamenti (autoliquidazione)

Il versamento può essere effettuato attraverso le seguenti modalità:
Modello F24
Codice Comune: E803

I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

Codici Descrizione Destinazione
3912 IMU – Imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze – art. 13 c.7 d.l. 201/2011 COMUNE
3913 IMU – Imposta municipale propria per i fabbricati rurali strumentali COMUNE
3916 IMU – Imposta municipale propria per le aree edificabili COMUNE
3918 IMU – Imposta municipale propria per gli altri fabbricati COMUNE
3925 IMU – Imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D STATO/COMUNE
Base Imponibile

Per i fabbricati il valore si ottiene applicando alle rendite catastali, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento, i seguenti moltiplicatori:

Categorie Coefficienti
Categoria catastale A (esclusa A/10) 160
Categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (pertinenze abitazione principale) 160
Gruppo catastale B 140
Categorie catastali C/3, C/4 e C/5 140
Categoria catastale A/10 80
Gruppo catastale D (escluso D/5) 65
Categoria catastale D/5 80
Categoria catastale C/1 55
Fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati (perizia dell’ufficio tecnico a carico del proprietario o autocertificazione) Moltiplicatore della categoria cui appartiene il fabbricato x 50%
Fabbricati di interesse storico ed artistico Moltiplicatore della categoria cui appartiene il fabbricato x 50%
Aree edificabili (in caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell’art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e) delle legge 5 agosto 1978 n. 457 la base imponibile è costituita dal valore dell’area fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione o, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato) Valore venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione

Dal segeunte link è possibile calcolare automaticamente l'impostaCalcolo IMU

RegolamentoIUC in formato .pdf (file pdf peso 307 kb)

Modello IMU in formato .pdf (file pdf peso 205 kb)

Istruzioni modello IMU in formato .pdf (file pdf peso 214 kb)

Per informazioni rivolgersi all'Ufficio Tributi nei seguenti orari: dal lun. al ven. dalle 10.00 alle 13.00.

Tel 0322/87113 int. 3 e int. 4

mail: tributi@comune.maggiora.no.it

Il funzionario responsabile del tributo
Annalisa Franzini

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