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Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe

Art. 31 del Decreto legislativo n.33 del 14 marzo 2013.
Art. 31 comma 16 lettera b della Legge n. 190 del 6 novembre 2012.
Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al Art. 14, comma 4, lettera g), del Decreto Legislativo n.150 del 27 ottobre 2009.
Agli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV) spetta il compito di promuovere e attestare l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità.

Anno:

Griglia OIV

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Dato aggiornato al 23/08/2024


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